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Indagati oggi, assolti domani: il diritto di conoscere tutta la storia

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Chi è Cato Ellery?


Illustrazione editoriale di pagine di giornale e bilancia della giustizia

Un’indagine può occupare la prima pagina di un giornale. Un proscioglimento, magari arrivato dopo anni, rischia di non trovare neppure una riga. La riforma S.1919 prova a correggere questo squilibrio. Non serve a cancellare le notizie: serve a impedire che la storia pubblica di una persona si fermi alla sola accusa.

C’è un momento in cui la cronaca giudiziaria corre un rischio preciso: raccontare un fatto vero in modo da produrre una conclusione falsa. È vero che una persona può essere indagata, sottoposta a una misura cautelare o rinviata a giudizio. Non è vero, per ciò solo, che abbia commesso il reato contestato. Se il racconto pubblico si conclude nel giorno dell’arresto e non riprende più quando il procedimento finisce, l’informazione è formalmente incompleta e socialmente potentissima.

Il 28 ottobre 2026 il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge S.1919, già approvato dalla Camera il 28 maggio. Al 6 novembre 2026 la scheda del Senato lo indica come approvato definitivamente, non ancora pubblicato. È dunque corretto illustrarne il contenuto, ma non attribuirgli effetti già operativi prima che sia pubblicato ed entri in vigore.

Che cosa prevede davvero la riforma

Il testo approvato introduce nel Codice in materia di protezione dei dati personali un nuovo articolo, il 144-ter. Prevede che, su richiesta della persona interessata, il direttore o responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica che abbia dato notizia di un procedimento penale debba dare pubblicità, senza costi per il richiedente, anche a un successivo provvedimento favorevole.

Non riguarda soltanto l’assoluzione all’esito del dibattimento: il testo richiama espressamente anche le sentenze di proscioglimento, le pronunce di non luogo a procedere e i provvedimenti di archiviazione. È importante, perché le vicende giudiziarie possono terminare prima di un processo e la reputazione può essere stata già compromessa.

Il criterio centrale è il rilievo adeguato allo spazio già riservato alla notizia del procedimento. Non si chiede al giornale di riscrivere la storia né di fingere che un’indagine non ci sia stata. Si chiede di rendere riconoscibile anche il suo esito. Se la testata non adempie, l’interessato può segnalarlo al Garante per la protezione dei dati personali; il testo prevede una decisione del Garante nei cinque giorni successivi e la possibilità che venga ordinata la pubblicazione della notizia favorevole.

Il testo consta di due articoli: il secondo contiene una clausola di invarianza finanziaria. Non è una legge che abolisce la cronaca giudiziaria, non stabilisce un divieto generale di pubblicare indagini e non impone di oscurare automaticamente gli archivi delle testate. È una disciplina specifica per dare evidenza a una parte della vicenda che spesso resta invisibile. Qui il testo degli articoli approvati dal Senato.

Il diritto di cronaca non è il diritto di fermare il tempo

La libertà di stampa è una garanzia costituzionale. In una società democratica, la collettività ha il diritto di conoscere le indagini di rilevante interesse pubblico, la gestione della giustizia, gli abusi di potere e le contestazioni che coinvolgono persone con responsabilità pubbliche. Limitare indiscriminatamente questa informazione sarebbe una risposta sbagliata a un problema reale.

Ma proprio perché la cronaca è essenziale, le si deve chiedere precisione. Il diritto di sapere non si esaurisce nel conoscere la prima ipotesi investigativa: comprende anche l’interesse a sapere che quell’ipotesi non ha retto, che il procedimento è stato archiviato o che il giudice ha pronunciato un’assoluzione.

Non si tutela la libertà di stampa nascondendo le assoluzioni; la si rafforza raccontando l’intera vicenda.

La presunzione di non colpevolezza è un principio dell’articolo 27 della Costituzione: l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Non equivale a sostenere che ogni indagato sia innocente in senso fattuale, né rende illecito riferire l’esistenza di un’indagine. Impone, però, di distinguere un sospetto, un’accusa e un accertamento giudiziale. Nel linguaggio pubblico questa distinzione viene spesso sacrificata.

I numeri: quante vicende si chiudono prima della condanna

La tentazione è scrivere che una certa percentuale di indagati viene assolta ogni anno. Sarebbe una semplificazione statisticamente impropria. Non esiste, nei dati qui utilizzati, un indicatore unico che segua tutte le persone dall’iscrizione nel registro degli indagati sino a un esito definitivo e consenta di equiparare archiviazioni, proscioglimenti e assoluzioni. Sono decisioni e fasi diverse, e uno stesso procedimento può coinvolgere più persone o più reati.

Un dato ufficiale permette comunque di capire la dimensione del fenomeno. Nella rilevazione della Direzione generale di Statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia, nel 2024 i Tribunali ordinari hanno definito 970.909 procedimenti penali, dei quali 385.633 con archiviazione. È il 39,7% delle definizioni considerate in quella tabella. L’anno precedente le archiviazioni erano state 445.659. Fonte: monitoraggio statistico 2024, tabella 21.

Queste 385.633 archiviazioni non sono 385.633 sentenze di assoluzione; e il 39,7% non è una percentuale di persone ingiustamente accusate. Un’archiviazione può avere ragioni diverse, non sovrapponibili a un giudizio di piena innocenza, e il denominatore comprende procedimenti definiti in più fasi. Usare questi numeri per proclamare che quasi quattro indagati su dieci vengono assolti sarebbe sbagliato. Usarli per ricordare che una quantità enorme di vicende penali non arriva a una sentenza di condanna in dibattimento è invece ragionevole, a condizione di non confondere le categorie.

L’Istat, nel rapporto del giugno 2026, stima inoltre in 958 giorni il tempo medio del 2025 necessario a definire un procedimento penale che attraversi tutti i gradi di giudizio: erano 1.392 nel 2019. Sono tempi medi relativi a uno specifico percorso giudiziario, non alla durata di ogni singola indagine. Ma aiutano a comprendere perché la distanza fra l’esposizione mediatica iniziale e l’esito finale possa pesare enormemente.

Che cosa accade quando una notizia diventa un’etichetta

Una notizia giudiziaria non vive soltanto nel giorno in cui viene pubblicata. Sopravvive nei motori di ricerca, nelle condivisioni e negli archivi digitali. Può riemergere quando una persona cerca lavoro, partecipa a una selezione, avvia un’attività, incontra un cliente, prova a ricostruire la propria credibilità. La memoria dei motori di ricerca non sempre ha la stessa attenzione della memoria giudiziaria.

Non tutti i danni reputazionali derivano da errori dei giornalisti. Ci sono pubblicazioni corrette e di evidente interesse pubblico. Esistono però titoli costruiti sul sospetto, immagini che suggeriscono una colpevolezza già accertata e una sproporzione evidente fra il rilievo dato all’accusa e quello riservato all’esito. Il risultato può essere una pena sociale senza sentenza.

Per questo la nuova disciplina affronta una responsabilità che non riguarda soltanto l’informazione: riguarda la possibilità concreta di tornare a essere valutati per ciò che si è fatto, anziché per ciò che si è stati sospettati di aver fatto.

Una buona norma non risolve da sola il problema

La riforma ha un merito evidente: riconosce che la notizia favorevole non è un favore concesso dalla redazione, ma una componente rilevante della vicenda di cui la redazione ha già scelto di informare il pubblico. Resta da vedere come verrà applicato il criterio del rilievo adeguato, come saranno gestite le richieste e quale efficacia pratica avrà il ricorso al Garante.

La soluzione più seria è anche culturale. Una testata dovrebbe aggiornare le notizie giudiziarie quando ne conosce gli sviluppi rilevanti, contestualizzare i titoli, evitare rappresentazioni premature di colpevolezza e rendere reperibile l’esito finale. L’informazione utile al pubblico è quella completa, non quella che fotografa il momento più rumoroso.

Il valore della nuova disciplina, dunque, non sta nel mettere il silenziatore ai giornali. Sta nel proporre una regola di simmetria: se hai ritenuto importante raccontare un’accusa, devi considerare importante anche raccontare che cosa ne è stato. Non per difendere una parte politica, una categoria o un singolo imputato. Per difendere la correttezza del racconto pubblico.

Fonti e data di aggiornamento

Analisi aggiornata al 6 novembre 2026. Senato: scheda ufficiale S.1919 e testo approvato il 28 ottobre 2026; Ministero della giustizia, dati del 2024; Istat, flussi dei procedimenti 2019–2025. In attesa della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.


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